Statuto del Fondo Integrazione Lavoratori Artigianato FILA
Fondo mutualistico dell’artigianato e delle PMI
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Fin dai primi anni Settanta è costituita ed esistente l’associazione denominata Fondo Integrazione Lavoratori FILA per due esigenze fortemente sentite dalle Parti Sociali del tempo: una dovuta ad una marcata multisettorialità dell’economia locale della Provincia di Pistoia, l’altra derivante dalla mancanza di una regolamentazione dei rapporti di lavoro per il settore artigiano, che da sempre costituisce un segmento molto ampio dell’imprenditoria della Provincia.
Questi presupposti hanno dato vita prima ad una regolamentazione pattizia valida per tutti quei settori merceologici scoperti da Contrattazione Collettiva di riferimento, ed in secondo luogo hanno creato una doppia garanzia a favore delle imprese e dei loro lavoratori in materia di sospensioni dal lavoro nei casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale.
La caratteristica che ha reso unico il F.I.L.A. sul territorio nazionale è stata la sua mutualità, elemento di orgoglio e di spicco per i Fondatori ed i Membri passati e futuri del Fondo. La mutualità è qui definita come la tendenza associazionistica promossa dalla necessità di creare una reciproca garanzia di tutela ed assistenza, tale da consentire ai soggetti interessati di godere in modo reciproco dei vantaggi insiti nel vivere in comunità. Una innovazione del F.I.L.A. si ha nel 1978, nell’ambito di un primo periodo sperimentale, con l’istituzione del F.G.S.A. (Fondo Garanzia Salario Artigianato), con il quale si è inteso costituire un sostegno a favore di quei lavoratori che si trovavano in condizioni di precarietà in caso di riduzione o sospensione totale del lavoro. Si è sicuramente trattato di una risposta all’entrata in vigore della Legge sulla Cassa Integrazione Guadagni emanata nel 1975. Anche tale funzione è stata a pieno titolo riconducibile alla volontà mutualistica che le Parti sociali, fino da quegli anni, hanno cercato di conservare e di rendere, anche in caso di necessità, elemento di principio irrinunciabile nell’ambito del confronto permanente fra le Parti suddette.
Il F.G.S.A. istituito come detto dal 1° marzo 1978 e prolungato a tempo indeterminato dopo un periodo di prova della durata di un anno, ha svolto la propria funzione di garanzia fino al 31 dicembre 2010, fino all’entrata in vigore delle nuove regole dettate dalla così detta “Bilateralità Nazionale”.
Le Parti Sociali competenti per territorio della Provincia di Pistoia, preso atto della nuova disciplina, hanno ritenuto, sostenute dalle esperienze positive del passato, di mantenere in essere il Fondo F.I.L.A. di Pistoia, conferendogli ulteriori prerogative, allargando la base associativa e rendendo le prestazioni fornite più consone alle mutate esigenze delle aziende e dei loro dipendenti, intervenendo con sostanziali modifiche allo Statuto ed al Regolamento dell’Ente; documenti da sempre punto di riferimento che in questi anni hanno consentito di fornire risposte importanti ai bisogni dell’Artigianato locale altrimenti destinati a restare insoddisfatti.
Le modifiche statutarie e regolamentari infine apportate hanno appunto lo scopo di estendere alle molte Piccole e Medie Imprese (PMI) del territorio di riferimento, ed ai loro lavoratori, questo patrimonio di mutualità e di proficue relazioni tra le Parti che ha caratterizzato quaranta anni di vita e di attività del F.I.L.A.
Art. l COSTITUZIONE DEL FONDO
E’ costituito il Fondo Integrazione Lavoratori Artigianato FILA fondo mutualistico dell’artigianato e delle PMI, con lo scopo di dare sostegno e sviluppo all’artigianato e alle piccole e medie imprese e ai lavoratori dipendenti. Il FILA opera altresì per lo sviluppo e l’affermazione della piccola impresa e del territorio provinciale. Il fondo è istituito tra le organizzazioni economiche provinciali dell’artigianato e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
Art. 2 – NATURA
Il fondo ha natura giuridica di associazione e non persegue finalità di lucro.
Art. 3 – DURATA
La durata del FILA è a tempo indeterminato.
Art. 4 – SEDE
Il FILA, fondo mutualistico dell’artigianato e delle PMI, ha la sua sede in Pistoia. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie e uffici nell’ambito della stessa Provincia.
Presso il FILA, potranno trovare sede le tutte le funzioni contemplate nel proprio statuto e le attività, frutto della bilateralità, derivanti dagli accordi fra le Parti.
Art. 5 – COMPITI E SCOPI DEL FONDO
Il Fila promuove le relazioni sindacali al fine di migliorare la qualità del lavoro all’interno delle imprese artigiane e le PMI con lo scopo di assistere lavoratori ed imprenditori nel consolidamento dell’impresa, la crescita occupazionale e i diritti dei lavoratori i quali dipendano da:
a) datori di lavoro, che sotto qualsiasi ragione sociale (anche cooperativistica) , esercitano, nel territorio della Provincia di Pistoia, le attività artigiane e che ne applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’Artigianato ed in osservanza del Contratto Provinciale del 02/06/1971.
b) da aziende che, sotto qualsiasi ragione sociale ( anche cooperativistica) si configurino come PICCOLA IMPRESA ai sensi della normativa comunitaria (2003/361/CE) e per le quali siano vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Le prestazioni in favore dei lavoratori di cui sopra riguardano forme integrative di assistenza nei casi di malattia infortunio, malattia professionale, maternità, rimborsi di spese mediche, premi studio per i figli, percorsi di formazione, educazione alla sicurezza, conservazione del lavoro, forme di sostegno al reddito.
Le prestazioni e i contributi in favore delle imprese riguardano lo sviluppo commerciale, il rinnovamento tecnologico, gli interventi per la formazione manageriale, le consulenze in particolari settori, il favorire il consolidamento dei rapporti di lavoro, l’inserimento di disoccupati in stages aziendali.
Le prestazioni relative ai lavoratori dipendenti potranno Essere estese anche agli imprenditori per quanto possibile ed in forme anche diverse.
Il fila potrà altresì definire ulteriori prestazioni utili a migliorare le condizioni dei lavoratori, per lo sviluppo aziendale e la crescita manageriale degli imprenditori.
In ogni caso ogni prestazione sarà specificata in apposito regolamento. Il FILA può assicurare, ovvero concorrere, a fornire supporto alla funzionalità degli strumenti bilaterali dell’artigianato o istituiti dalle Parti.
Il FILA può realizzare ovvero finanziare studi e ricerche in materia di artigianato, PMI, bilateralità tra le Parti Sociali. Il FILA può istituire una Commissione di Conciliazione a livello Provinciale con compiti di dirimere le vertenze individuali e plurime promosse dai dipendenti dell’artigianato e della piccola e media impresa, anche secondo la normativa della Legge 183/2010.
Art. 6 – REQUISITI PER IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA
Usufruiscono del FILA, fondo mutualistico dell’artigianato e delle PMI e dei benefici da esso disposti, tutti gli operai, apprendisti (solo quelli che hanno diritto al trattamento economico da parte degli istituti in caso di malattia, infortunio e Tbc) ed impiegati dipendenti dalle imprese di cui all’art. 5 del presente Statuto che effettuano il regolare versamento dei contributi nella misura stabilita dall’art. 4 del regolamento e l’assistenza cessa con:
- decesso dell’iscritto;
- cessazione dell’assistenza gestita dal FILA;
- passaggio del lavoratore alle dipendenze di un datore di lavoro per il quale non sussistano le condizioni dell’art. 5 del presente Statuto, di fatto, non ottemperi agli adempimenti previsti dallo Statuto; – cessazione del rapporto di lavoro per il quale sussistevano le condizioni di assistenza;
- sospensione delle prestazioni ai dipendenti per i quali l’azienda non abbia versato i contributi da 6 mesi.
Per i contributi a favore delle imprese o dei titolari e collaboratori delle imprese di cui all’art. 5, i benefici saranno erogati a condizione che le imprese siano in regola con i versamenti dei contributi previsti dal regolamento e cessano:
- con la cessazione di attività dell’impresa;
- con la trasformazione dell’impresa per cui vengano meno le condizioni dell’art. 5 punti a) e b) del presente Statuto o che, di fatto, non ottemperi agli adempimenti previsti dalla Statuto;
- sospensione delle prestazioni per l’impresa che non abbia versato i contributi per i propri dipendenti da 6 mesi.
Art. 7 – CONTRIBUTI E VERSAMENTI DOVUTI AL FILA
I contributi dovuti al Fila son quelli fissati dall’Accordo provinciale per i dipendenti delle imprese artigiane del 26/2/1971, da quello successivo del 5/4/1974 e successive modifiche o da condizioni di miglior favore fissate, al medesimo titolo e con gli stessi scopi, dalla contrattazione nazionale o aziendale o provinciale, generale ovvero di settore e dall’atto aggiuntivo del 30/12/2010 sottoscritto dalle Organizzazioni a livello territoriale e quelli che, tempo per tempo potranno essere sottoscritti dalle Parti Sociali.
I datori di lavoro di cui al precedente articolo 5 lett. a) e b) potranno aderire al FILA presentando apposita domanda vincolante per un periodo non inferiore a due anni e sei mesi, salvo diritto di recesso nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
La domanda anzi detta dovrà recare l’impegno da parte del richiedente all’osservanza delle norme fissate dal presente Statuto e dal Regolamento ad esso allegato, ivi comprese in particolare quelle relative al versamento periodico dei contributi.
In ogni caso l’adesione al FILA ed il periodico versamento dei contributi non comporta l’assunzione della qualifica di socio.
Per le modalità della trattenuta ai lavoratori, delle quote a carico delle aziende, dell’assistenza da prestare, per il riconoscimento del contributo a favore delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori come stabilito dai precedenti accordi sindacali valgono le norme dell’allegato Regolamento del FILA.
Nei confronti del datore di lavoro inadempiente delle norme statutarie e regolamentari di versamento, il Consiglio di Amministrazione del FILA è tenuto ad adottare tutte le possibili procedure previste dalla legge per l’esazione, anche coattiva, dei crediti, al fine di ottenere dallo stesso gli adempimenti che gli competono.
Art. 8 – SOCI
Sono soci dell’ente:
a) le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro:
CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato associazione di Pistoia, codice fiscale 80004790475;
CONFARTIGIANATO IMPRESE Pistoia, codice fiscale 80011090471;
b) Le seguenti Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:
CGIL Pistoia, codice fiscale 80005730470;
CISL Pistoia, codice fiscale 80008830475;
UIL Pistoia, codice fiscale 80014750477.
Tali soci manterranno anche in futuro la qualifica di “Soci Fondatori”.
In nessun caso è consentito il trasferimento della quota. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non da’ nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’associazione, né durante la vita dell’associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.
Art. 9 – ORGANI
Gli organi dell’ente, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei soci sono:
1. L’Assemblea,
2. Il Consiglio di Amministrazione,
3. Il Presidente, 4. Il Vice-presidente,
5. Il collegio dei sindaci revisori.
Qualora durante il periodo di carica uno o più membri dovessero cessare dalla stessa, il socio che lo ha designato provvederà alla sua sostituzione.
Art. 10 – ASSEMBLEA
L’Assemblea nomina i componenti del consiglio di amministrazione composto in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro da n. 12 membri effettivi:
- n. 6 membri tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro
- n. 6 membri tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
I componenti dell’Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. E’ però data facoltà alle Associazioni costitutive, di provvedere alla sostituzione dei rispettivi rappresentanti anche prima della scadenza del mandato. In questo caso il Socio che subentra resta in carica fino al completamento del mandato che era stato attribuito al suo predecessore.
Tutte le cariche sociali, in via normale, sono gratuite.
Art. 11 – SPETTA ALL’ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea:
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designati dalle Associazioni Costitutive;
- provvedere all’approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei bilanci consuntivi e preventivi;
- approvare le eventuali modifiche statutarie e il regolamento su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- approvare le linee guida e programmatiche del Fila su proposta del consiglio di amministrazione;
- deliberare in merito allo scioglimento dell’Ente e nominare i liquidatori;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto.
Art. 12 – RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, per l’approvazione dello stato di previsione e del conto consuntivo, per l’approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e per l’esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, e ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione speciali circostanze lo richiedano ovvero nell’ipotesi in cui la convocazione sia richiesta, con indicazione dei punti di proposta in discussione, da almeno un terzo dei delegati aventi diritto di voto.
La convocazione dell’Assemblea sarà effettuata con comunicazione scritta, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata, contenente l’ordine del giorno, il luogo, il giorno, l’ora della riunione, in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica o per mezzo di telefax o di posta elettronica con un preavviso minimo di 48 ore.
L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, mediante avviso che, contenente l’ordine del giorno, sarà affisso nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente dell’Ente, in relazione a specifiche esigenze o particolarità del caso, potrà avvalersi anche di altre idonee forme di convocazione.
L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento o assenza di questi, dal Vice Presidente. Ove anche il Vice Presidente fosse assente od impedito, l’Assemblea sarà presieduta da persona indicata dall’Assemblea stessa.
Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 14, assumono rispettivamente il ruolo di Presidente e Vicepresidente anche dell’assemblea.
Al Presidente spetta di stabilire le modalità di votazione, e la direzione dello svolgimento della seduta.
Il Presidente designa il Segretario, che redigerà il verbale della riunione e, in caso di necessità, due o più scrutatori scelti tra i delegati intervenuti.
L’Assemblea è validamente riunita quando sono presenti in prima convocazione almeno i 2/3 dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno due terzi più uno dei delegati presenti.
Per modificare lo Statuto e per deliberare la messa in liquidazione dell’Ente, è necessaria la presenza di almeno 2 delegati per ciascun socio e le relative delibere sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole dei tre quarti dei delegati presenti. I verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei soci i quali, mediante richiesta scritta, potranno prenderne visione presso la sede.
Art. 13 – RAPPRESENTANZA LEGALE
La rappresentanza legale del FILA, fondo mutualistico dell’artigianato e delle PMI spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all’attività del FILA è competente il Foro di Pistoia.
Art. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Fondo è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico, composto da 12 membri effettivi, dei quali 6 designati dalle Associazioni degli Artigiani e 6 dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione del FILA, dovrà eleggere, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente che assumono il ruolo di Presidente e Vicepresidente anche dell’assemblea.
Il Presidente durerà in carica due anni e saranno alternati presidenti di parte imprenditoriale con presidenti di parte dipendente, con criteri rotatori.
Il Vicepresidente è eletto, contemporaneamente al Presidente, sempre in seno al Consiglio di Amministrazione del FILA, con i medesimi criteri di rotazione usati per i il Presidente, per la medesima durata e tenendo conto che, nell’alternanza delle cariche allorquando il presidente eletto è di parte artigiana, il vicepresidente sarà di parte dipendente e viceversa.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. E’ però data facoltà alle Associazioni costitutive del FILA, di provvedere alla sostituzione dei rispettivi consiglieri anche prima della scadenza del mandato. in questo caso il consigliere che subentra resta in carica fino al completamento del mandato che era stato attribuito al suo predecessore.
L’eventuale sostituzione del Presidente o del Vicepresidente avrà valore fino alla scadenza della carica ad essi attribuita, ovvero sia fino al compimento del mandato annuale.
Tutte le cariche sociali, in via normale, sono gratuite.
Peraltro al Presidente ed al Vicepresidente possono essere corrisposti indennizzi o rimborsi spese, stabiliti di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, che potrà anche deliberare un gettone di presenza per i componenti. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di concedere rimborsi spese ai consiglieri che avranno incarichi speciali dal consiglio stesso.
Art. 15 – COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla amministrazione ed alla gestione del Fondo compiendo gli atti necessari al conseguimento degli scopi statutari, secondo le norme del Regolamento. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:
- fissare le linee guida e programmatiche;
- provvedere alla compilazione dei bilanci consuntivi e preventivi del Fondo;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi del Fondo, sia tecnici che amministrativi, ed in particolar modo su quel che riguarda l’esazione dei contributi;
- curare l’esazione delle rendite e promuovere l’impiego dei fondi patrimoniali de FILA, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nell’allegato Regolamento;
- promuovere gli accorgimenti amministrativi e giudiziari che ritiene opportuni per il buon funzionamento del fondo;
- deliberare l’eventuale compenso per i componenti di tutti gli organi, nonché gli emolumenti a favore dei revisori dei conti;
- sovraintendere alla determinazione del personale occorrente al funzionamento del Fondo regolandone il trattamento economico e normativo;
- promuovere la conciliazione in caso di contestazioni e ricorsi tra imprese e lavoratori.
Art. 16 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, ordinariamente, una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 6 membri del Consiglio o dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Collegio dei Sindaci.
La Convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da capitarsi almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione, è valida la convocazione effettuata a mezzo fax o posta elettronica anche non certificata.
In caso straordinario, la convocazione urgente potrà essere fatta riducendo il termine di una settimana a 48 ore. Il Presidente, ricevuta la richiesta di convocazione straordinaria, ha l’obbligo di fissare immediatamente la data di convocazione.
La convocazione dovrà contenere luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l’elencazione dei punti sottoposti alla discussione. Il personale che ne ha avuto espresso carico assiste alle riunioni con voto consultivo e svolge funzioni di Segretario.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Amministrazione e le deliberazioni, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Fondo. Ciascun membro ha diritto ad un voto: per deliberazioni a maggioranza deve essere comunque mantenuta la parità rappresentativa tra la componente dei datori di lavoro quella dei lavoratori e per un numero di presenti non inferiore ai 2/3 dei componenti.
Nell’eventualità di votazioni contrastanti ed equivalenti, ogni sforzo dovrà essere ricercato per trovare una giusta soluzione unitaria o, comunque, in grado di realizzare la maggioranza necessaria.
Art. 17 – PRESIDENZA
Il Presidente dura in carica due anni (dall’ 1-5 al 30-4) salvo la facoltà di sostituzione di cui all’art. 19 del presente Statuto.
Spetta al Presidente:
- convocare e presiedere l’Assemblea
- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiedere le adunanze;
- sovrintendere, in armonia con il Vice-presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- dare esecuzione, di concerto con il Vicepresidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la firma sociale.
Art. 18 – VICEPRESIDENZA
Il Vicepresidente dura in carica due anni (dall’1-5 al 30-4) salvo la facoltà di sostituzione di cui all’art. 19 del presente Statuto.
Spetta al Vicepresidente:
- sovrintendere, in armonia con il Presidente, all’applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 19 – SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le funzioni stabilite dall’art. 17 dello Statuto, saranno svolte dal Vicepresidente. Per tutte le operazioni per le quali sia stabilita la firma congiunta del Presidente o Vicepresidente, ognuno di questi, in caso di sua assenza o di suo impedimento, provvederà, tramite delega scritta, a nominare un altro componente del Consiglio di amministrazione addetto alla firma congiunta.
Art. 20 – COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi nominati rispettivamente: uno dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, uno dalle Associazioni Artigiane ed uno, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti sociali.
Saranno inoltre designati due Sindaci Revisori supplenti, uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori ed uno dalle Associazioni Artigiane.
I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati, anche tacitamente.
La loro eventuale sostituzione dovrà avvenire solo in casi comprovati di necessità ed i subentranti rimarranno in carica fino al compimento del mandato del predecessore.
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio. I Sindaci esercitano i compiti e le attribuzioni di. cui agli artt. 2403/2404/2407 del Codice Civile in quanto applicabili.
I Sindaci devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci si riunisce secondo quanto previsto dalle norme di legge e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda il Presidente del Collegio ovvero uno dei Sindaci.
Per la convocazione del Collegio dei Sindaci valgono le stesse norme fissate per il Consiglio di Amministrazione dall ‘Art. 16 del presente Statuto.
Art. 21 – PERSONALE DEL FONDO E ORGANIZZAZIONE
Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli uffici del Fondo, il Consiglio di Amministrazione potrà assumere apposito personale; le mansioni e le attribuzioni saranno stabilite dal consiglio stesso. Per lo svolgimento della sua attività il fondo potrà avvalesrsi anche dell’apporto e dei servizi delle organizzazioni socie.
Art. 22 – PATRIMONIO DEL FONDO
Il patrimonio del Fondo è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà del Fondo;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
c) dalle somme che, per qualsiasi altro titolo e previe eventuali autorizzazioni di legge, venissero introitate dal Fondo.
I capitali amministrativi del Fondo possono essere impiegati:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonché per l’accrescimento dei beni mobili ed immobili destinati alla sempre migliore gestione sociale dell’Ente. Possono essere pure depositati in istituti bancari con particolari accordi per i vincoli e la produzione degli interessi;
2) in quote di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm), quote di fondi chiusi, ivi compresi investimenti azionari entro il limite del 10% del patrimonio;
3) in investimenti in progetti immobiliari a carattere etico, anche in partecipazione di società miste pubblico/privato, per interventi di sostegno abitativo con finalità sociali.
Gli investimenti di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo non possono complessivamente superare la misura del 70% dell’intero patrimonio del Fondo.
Tutte le decisioni che attengono al patrimonio ed all’uso dei capitali del Fondo, devono essere prese dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 23 – INTROITI DEL FONDO
Gli introiti del Fondo sono costituiti:
a) dall’ammontare dei contributi ad esso spettanti come previsto dall’art. 4 del regolamento dedotta la percentuale del 10% da accantonare quale quota di riserva del Fondo, sull’importo del contributo esclusa la quota di servizio;
b) dagli interessi attivi sui contributi previsti dal nuovo regolamento;
c) dalle penalità per ritardi od omessi versamenti dei contributi secondo quanto stabilito dall’allegato Regolamento;
d) dalle somme introitate per lasciti, donazioni, elargizioni, sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria del Fondo;
e) dalle altre somme che, per qualsiasi titolo di legge, vengano in possesso del Fondo;
f) dagli interessi ed utili che dovessero derivare dal patrimonio del Fondo, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 24 – PRELEVAMENTI E SPESE
Per le spese di impianto e di gestione il Fondo potrà valersi di tutte le entrate di cui al precedente art. 23 dello Statuto. Ogni prelevamento di fondi ed erogazioni a qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari e bancari ecc…) vistata dal personale designato e contenente almeno 2 (due) firme: Presidente e Vice-Presidente o Consigliere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsiasi causale deve essere effettuato secondo quanto previsto dal comma precedente.
Art. 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO DEL FONDO
Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il 1° Gennaio di ogni anno e terminano il 31 Dicembre dell’anno stesso. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla stesura del conto consuntivo riguardante la gestione fondo, Tale bilancio consuntivo deve essere approvato entro 4 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile di ciascun anno.
A questo riguardo, il bilancio deve essere a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione in cui deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 Aprile di ogni anno deve essere predisposto anche il bilancio preventivo. Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo, entro un mese dalla loro approvazione, devono essere inviati alle Associazioni sindacali ed imprenditoriali interessate, accompagnati dalle relazioni del Presidente del Fondo (o di chi ne assume le competenze) e del Collegio dei Sindaci.
I bilanci consuntivi devono dimostrare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente, quelli preventivi devono contenere una sufficientemente esatta previsione delle entrate e delle spese dell’esercizio finanziario cui si riferiscono.
I risultati della gestione del Fondo saranno a disposizione presso le Organizzazioni contraenti.
È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Art. 26 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO
La messa in liquidazione del Fondo può essere disposta dall’Assemblea qualora il Fondo cessi l’attività per disposizione di legge o per l’impossibilità di funzionamento o qualora esso venga a perdere, per qualsiasi tipo di causa, la propria autonomia finanziaria ed amministrativa o, infine, non sia in grado di raggiungere gli scopi stabiliti dallo Statuto. In ogni caso la liquidazione del Fondo sarà affidata ad un Collegio composto da tre membri, uno delle Associazioni dei datori di lavoro, uno delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti ed uno, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le Organizzazioni predette o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pistoia.
Le Organizzazioni stipulanti determinano , all’atto della messa in liquidazione del Fondo, i compiti dei liquidatori e, successivamente, ne ratificano l’operato. Il patrimonio che dovesse risultare dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto in forme di assistenza e beneficenza a favore dell’occupazione nel settore artigiano che saranno concordate dalle Associazioni stesse. In caso di mancato accordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Pistoia, tenendo conto degli scopi che erano alla base del Fondo e sentito il parere delle Organizzazioni stipulanti.
Art. 27 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.