Regolamento

  REGOLAMENTO

(in vigore dal 04/08/2023)

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

Il presente Regolamento è redatto e approvato in conformità a quanto previsto dallo Statuto e

dell’Associazione ed entrerà in vigore a decorrere dal 04/08/2023

 

ARTICOLO 2

Approvazione Regolamento, modifiche ed integrazioni

Il Regolamento è approvato dall’ Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.-

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento possono essere proposte da ciascuno dei Soci al Consiglio di Amministrazione che sottoporrà la richiesta di modifica o integrazione alla prima adunanza utile dell’Assemblea.-

Le modifiche al Regolamento sono valide ed impegnative per tutti gli Aderenti dalla data della delibera di approvazione del Regolamento stesso da parte dell’Assemblea o dalla diversa data di decorrenza stabilita dall’Assemblea.-

Il C.d.a trasmette prontamente il nuovo testo del Regolamento a mezzo PEC o mediante Raccomandata con avviso di ricevimento, ad ogni Aderente al quale viene riconosciuto nei 15 gg successivi, il diritto di recesso senza preavviso dall’Associazione, qualora ritenesse di non accettare le modifiche regolamentari.-

Trascorso tale termine senza che il diritto di recesso sia stato esercitato, le modifiche al Regolamento si intenderanno accettate.-

Il Testo del Regolamento sarà altresì pubblicato sul sito Web della Associazione www.filapistoia.it

 

 

ARTICOLO 3

Adesione, durata minima e rinnovo automatico

Le aziende che intendono aderire al FILA dovranno presentare domanda di iscrizione al Fondo stesso su apposito modello allegando modello con i dati anagrafici, di recapito (tel e email) e cod. IBAN dei dipendenti in forza e da loro sottoscritto.-

L’adesione al FILA è vincolante per 2 anni e 6 mesi in mancanza di disdetta di cui all’art. 2 del presente Regolamento. Trascorso tale periodo, l’adesione si rinnoverà annualmente.

Per le aziende situate fuori della provincia di Pistoia le domande di adesione saranno valutate, ai fini

dell’accoglimento, dal Consiglio di amministrazione.

 

ARTICOLO 4

Accettazione dello Statuto e del Regolamento

Ogni azienda aderente, al momento della richiesta di iscrizione all’Associazione, è tenuta a prendere visione dello Statuto e del Regolamento ed a dichiarare l’integrale accettazione di quanto ivi previsto.-

ARTICOLO 5

Recesso dell’Aderente

In caso di recesso volontario da parte dell’Aderente, la stessa dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata o Pec con almeno 6 mesi di preavviso. Durante tale periodo l’azienda sarà tenuta a versare i contributi al Fondo nella misura prevista.

 

ARTICOLO 6

Versamenti

I datori di lavoro aderenti debbono inviare mensilmente i dati, come previsto nel modello del FILA denominato CONTR: nome e cognome, data di nascita, qualifica, data di assunzione, eventuale data licenziamento, orario di lavoro (part time o full time) di ogni dipendente/collaboratore familiare (d’ora in avanti denominato collaboratore), quota ditta, quota dipendente e totale.

Il versamento dei contributi previsti all’art.4 del presente Regolamento dovrà essere effettuato mensilmente, entro e non oltre il 20° giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono i contributi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al FILA indicato nel modello di iscrizione e nel modello di contributi mensili

 

 

 

ARTICOLO 7

Mutualità

Aziende artigiane e PMI: Al funzionamento del fondo di mutualità, assistenza e prestazioni per i lavoratori/ci e le imprese, provvederanno mensilmente le aziende iscritte al FILA nella misura fissa di € 20 per ogni dipendente e i lavoratori, impiegati, operai, apprendisti nella misura fissa di € 10.

Per i lavoratori con orario di lavoro part-time (fino a 25 ore settimanali) la quota a carico ditta è

ridotta a € 10 per ogni dipendente e quella a carico dipendente è ridotta a € 5.

In presenza di collaboratori familiari è facoltà dell’azienda l’iscrizione al FILA dei medesimi con le seguenti modalità: misura fissa di € 15 per ogni collaboratore a carico dell’impresa e misura fissa di

€ 10 a carico del collaboratore.

Per la gestione contrattuale gli importi di cui sopra sono comprensivi delle quote di servizio, pari al 19% delle entrate.

Ai lavoratori che hanno sottoscritto la delega sindacale o che la scegliessero nell’ambito delle OO.SS. firmatarie del presente Regolamento la quota fissa d’iscrizione è ridotta a € 6 per i dipendenti full- time e a € 3 per quelli part-time.

 

ARTICOLO 8

Omissioni, ritardi nei versamenti e dichiarazioni erronee e inesatte

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee e inesatte che dovessero risultare dai versamenti salvo ogni azione da parte del FILA per la reintegrazione dei danni eventualmente subiti. In caso di tardivo versamento delle quote di servizio e del contributo per il finanziamento dell’assistenza, il datore di lavoro inadempiente dovrà corrispondere al Fondo un contributo compensativo di cui al successivo art. 7. E’ facoltà del FILA svolgere accertamenti al fine di verificare la rispondenza dei dati forniti.

 

ARTICOLO 9

Contributo compensativo in caso di ritardo nei versamenti

In caso di tardivo pagamento delle quote di cui all’art. 4, è dovuto al FILA un contributo compensativo dell’1% sull’ammontare complessivo delle quote dovute e per ogni mese di ritardo accertato.

ARTICOLO 10

Elenco anagrafici

Presso il Fondo sono istituite:

  • l’anagrafe dei datori di lavoro aderenti al Fila;
  • l’anagrafe dei dipendenti che hanno usufruito delle prestazioni del Fondo;
  • l’anagrafe dei dipendenti delle aziende aderenti al

 

 

 

PRESTAZIONI DEL FONDO

 

 

ARTICOLO 11

Prestazioni mutualistiche

 

11.1)  Indennità malattia, infortunio

Il Fondo integra / rimborsa le prestazioni corrisposte per infortunio sul lavoro e malattia professionale riconosciuta dall’INAIL o malattia riconosciuta dall’INPS. Dette integrazioni/rimborsi saranno anticipate dal datore di lavoro nelle seguenti misure:

  1. In caso di malattia
    • dal 1° al 3° giorno

fino al 100% della retribuzione netta in caso di malattia con durata superiore a 9 giorni e fino al 50% della retribuzione netta in caso di malattia con durata pari o inferiore a 9 giorni.

  • dal 4° al 180° giorno

integrazione/rimborso fino al 100% della retribuzione netta

  • oltre il 180° giorno e fino al termine di durata della conservazione del posto prevista contrattualmente è assicurato il 25% del salario netto, salvo una maggiore quota percentuale deliberata dal C.d.A. per ogni evento.

 

Per gli impiegati l’integrazione è al 40% della retribuzione lorda percepita, esclusi gli oneri

contributivi, per un massimo di 180 giorni.

 

b)   In caso di infortunio o malattia professionale

Ai dipendenti l’integrazione al 100% della retribuzione netta dal giorno in cui si verifica l’evento e fino a chiusura della pratica di infortunio da parte dell’INAIl.- Per la malattia professionale, l’integrazione avviene solo nel caso di assenza dal lavoro per inabilità temporanea

Ai titolari e collaboratori delle aziende l’integrazione al 100% della retribuzione convenzionale

giornaliera.

 

c)   In caso di invalidità permanenti

Ai dipendenti, ai titolari, ai collaboratori che riportano un’invalidità permanente da infortunio sul

lavoro o malattia professionale con un punteggio dichiarato dall’INAIL

  • di 12 punti e fino a 25 il Fondo erogherà un contributo una tantum di € 50 a punto
  • da 26 a 40 punti il fondo erogherà un contributo una tantum di € 100 a punto
  • oltre i 40 punti, il caso sarà esaminato dal Consiglio di

 

Per gli interventi di cui sopra non c’è distinzione fra operai e apprendisti, che ricevono pertanto le

stesse quote.

 

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto di chiedere le prestazioni del Fondo di cui alle precedenti lettere a) b) e c) i dipendenti delle aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti. Hanno diritto inoltre i titolari e i collaboratori delle aziende in regola con i versamenti, per le sole prestazioni di cui ai predetti punti b) e c).

Le indennità di cui sopra saranno riconosciute per gli eventi successivi all’adesione al FILA delle

aziende.

 

Modalità di erogazione

Per ottenere il rimborso dal Fondo delle integrazioni/rimborsi contrattuali erogati per malattia, infortunio, e dei relativi oneri contributivi, le imprese devono presentare al FILA l’apposito modello MAL. o INF/INV corredato dai certificati medici e dal prospetto di liquidazione dell’indennità di malattia o di malattia professionale, da parte rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL.

Per i titolari e collaboratori la richiesta di integrazione per infortunio e malattia professionale dovrà essere corredata da certificazione medica e prospetto di liquidazione INAIL.

Le richieste devono essere presentate entro 50 giorni dalla data di guarigione, pena la prescrizione del diritto.

Per l’erogazione del contributo una tantum per invalidità permanente le domande

dovranno pervenire entro e non oltre 50 giorni dalla liquidazione da parte dell’INAIL.

 

11.2)  Maternità

Il Fondo interviene a sostegno delle lavoratrici dipendenti, delle titolari, socie o collaboratrici. Le prestazioni corrisposte per il congedo di maternità, sia obbligatorio sia facoltativo, saranno erogate nelle seguenti misure:

  • Lavoratrici/lavoratori dipendenti in congedo di maternità obbligatoria: integrazione/rimborso al 100% della retribuzione e della contribuzione, se dovuta;
  • Lavoratrici/lavoratori dipendenti in congedo di maternità facoltativo: integrazione/rimborso fino al raggiungimento del 60% della retribuzione, fino ad esaurimento del periodo di congedo;
  • Titolari, socie/soci e collaboratrici/collaboratori di aziende artigiane e PMI in congedo di maternità obbligatoria: contributo economico a integrazione fino al 100% del salario convenzionale giornaliero.

Per le lavoratrici dipendenti le integrazioni saranno anticipate dal datore di lavoro.

 

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto di chiedere le prestazioni del Fondo le dipendenti, le titolari, socie e collaboratrici di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti.

Le prestazioni di cui sopra saranno riconosciute per gli eventi successivi all’adesione al FILA delle

aziende.

 

Presentazione delle domande e modalità di erogazione

Per ottenere il rimborso dal Fondo delle integrazioni contrattuali erogate per la maternità, le imprese devono presentare l’apposito modello MAT corredato dai certificati medici comprovanti la nascita nonché  dal  prospetto  di  liquidazione  della  indennità  di  maternità  da  parte  dell’INPS.

 

Per le titolari, socie e collaboratrici la richiesta di integrazione/rimborso della prestazione INPS per la maternità nonché del versamento della contribuzione figurativa dovrà essere corredata da certificazione medica comprovante la nascita e dal prospetto di liquidazione INPS.

Le richieste devono essere presentate entro 50 giorni dalla liquidazione dell’INPS pena

la prescrizione del diritto.

 

 

 

ARTICOLO 14

Le prestazioni del presente Regolamento saranno erogate solo per eventi successivi all’iscrizione al FILA ed esclusivamente in caso di regolarità nei versamenti dei contributi dovuti al Fondo nonché della comunicazione dei dati previsti all’art. 3.

L’ammontare complessivo annuo delle prestazioni erogate a ciascuna impresa (titolari e soci) non può superare il 150 % dell’importo complessivo annuo dovuto ed in regola con i versamenti dell’anno solare precedente.-

Per le aziende che si iscrivono in corso di anno, le eventuali prestazioni verranno erogate a fine anno in base alle quote versate nella misura massima del 150% ed anche in deroga ai plafond definiti nel vigente Regolamento.-

 

In caso di morosità e di non presentazione della documentazione prevista all’art. 3, il recupero delle quote verrà calcolato sulla base dell’ultima documentazione in possesso del FILA, salvo successivo aggiornamento e integrazione della stessa da parte della ditta.

 

MODULISTICA

Tutta la modulistica necessaria all’istruzione delle domande può essere ritirata presso la sede del

FILA o scaricata dal sito web www.filapistoia.it

Tutti i modelli utilizzati dalle imprese e/o dai dipendenti/collaboratori per accedere alle prestazioni del FILA devono tassativamente essere compilati in ogni loro parte.